... benvenuti nel portale degli immobili ... »       
 

Home
 
Login 
Registrati
Inserisci inserzione
I nostri inserzionisti  
I Professionisti
Visualizza inserzioni
offerte di ...
Vendita
Affitto
richieste di ...
Vendita
Affitto
Google
 
 
Utente
Azienda
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Le fasi in cui è divisa una compravendita sono di solito due: il compromesso e il rogito anche se spesso Vi è una prefase in cui il proponente acquirente sottoscrive una "proposta d'acquisto". E' questo un documento con cui l'acquirente richiede entro un certo periodo di tempo la formale accettazione del proprietario dell'immobile alla sua offerta di acquistare quel bene. La proposta contiene i soli elementi economici e temporali dall'offerta ed è spesso allegata ad un assegno di caparra (5-10% del prezzo offerto). Nel caso di presenza di un intermediario, la proposta è diretta all'agenzia che poi sottoporrà, corredata di tutte le informazioni sul proponente acquirente (generalità, referenze bancarie, ecc.) al proprietario dell'immobile (ma l'assegno sarà sempre intestato direttamente alla proprietà). Il Compromesso, deve indicare chiaramente tutte le clausole che saranno poi contenute nell'atto del trasferimento vero e proprio (cioè il rogito) oltre, naturalmente le generalità complete delle parti e la descrizione, il più accurata possibile, dell'immobile compravenduto - complessiva dei dati catastali aggiornati. E' bene redigerlo in 4 copie (una per ciascuna delle parti,due in previsione di eventuale registrazione dell'atto) e che venga allegata la planimetria dell'immobile. Le clausole essenziali:
- il prezzo e le modalità di pagamento.
- i tempi di consegna dell'immobile e la data del rogito (non sempre il momento di passaggio del possesso e quello della proprietà coincidono),
- la dichiarazione del proprietario circa l'esistenza o meno di servitù, ipoteche etc.
- la dichiarazione del proprietario circa la regolarità edilizia e fiscale del bene.questo è un punto fondamentale, perché la mancata effettuazione, per esempio, di un condono edilizio, se vi sono state irregolarità, può condurre alla nullità dell'atto notarile. Altre clausole dovrebbero contenere annotazioni circa il pagamento degli oneri condominiali: il venditore dichiarerà di essere o no in regola con tali versamenti, e l'acquirente preciserà da che data tali spese saranno a suo carico; il regime patrimoniale delle parti, (nei confronti sul diritto di famiglia); la scelta del notaio, o la data entro cui tale scelta sarà compiuta. Alcune frasi del rito sono poi:
- "le parti promettono e si impegnano a ..."
- "....che acquista per sé o per persona fisica o giuridica da nominare al momento del rogito"
- "la parte venditrice qui dichiara di essere a pieno titolo e a tutti gli effetti proprietario del bene" (questa frase è generalmente seguita dal titolo di provenienza, ad esempio acquisto, donazione, successione)
- "la vendita è effettuata a corpo e non a misura"; se la vendita è a "corpo", nessun rimborso sarà dovuto all'acquirente nel caso in cui l'immobile risulti avere una superficie inferiore a quanto dichiarato; se la vendita è a "misura" cioè ú/mq, il Codice Civile stabilisce che qualora la superficie effettiva differisca da quella dichiarata per più del 5% il compratore ha diritto al rimborso di quanto in più pagato, o a rimettere in discussione l'intero contratto. Ma la clausola di gran lunga più importante riguarda il versamento della somma a titolo di caparra: è preferibile riferirsi alla caparra "confirmatoria" (art.1385 Codice Civile) piuttosto che a quella "penitenziale" (art.1386 C.C.), e ciò per cautela, nel caso in cui il contratto preliminare non venga perfezionato con il rogito. Nel primo caso, se è inadempiente l'acquirente, il venditore ha diritto a trattenere l'intera caparra. Se inadempiente è chi l'ha ricevuta, cioè il venditore, l'acquirente ha diritto a vedersela restituire doppia. Infine, la parte adempiente può rivolgersi al giudice per ottenere l'adempimento forzoso del contratto. Se invece la caparra è del tipo penitenziale, ciascuna delle parti si può "liberare" dall'impegno preso: restituendo il doppio della caparra ricevuta, se venditore, perdendo quella data, se acquirente. In definitiva la caparra confirmatoria assicura alle parti maggior protezione legale. Normalmente il compromesso si firma nel giro di alcuni giorni, o al massimo qualche settimana dall'accettazione della proposta d'acquisto, o dalla informale conclusione della trattativa. L'importo che di solito viene versato oscilla tra il 20 e il 50 % del prezzo pattuito. Scambiarsi possibilmente, se non proprio denaro contante, assegni circolari (non di conto corrente) o libretti di risparmio, diffidare sempre di tratte, cambiali o altre forme di pagherò e far ricorso, a forma di garanzie "serie" -ad esempio fideiussioni bancarie- nel caso in cui la data di consegna dell'immobile preceda quella del rogito. Spesso, in casi del genere, si deposita la somma restante presso un professionista di fiducia delle parti. Somma che verrà ovviamente svincolata al momento in cui il rogito verrà sottoscritto. Non è detto che il pagamento del prezzo pattuito debba per forza avvenire in due o tre soluzioni: le parti possono anche concordare delle soluzioni in più tranches. L'importante che questi ulteriori somme di acconto prezzo vengano ben specificate, con le relative scadenze. Il saldo, comunque,viene quasi sempre versato al rogito, che, solitamente segue il preliminare a distanza variabile tra due a sei mesi. Un tempo inferiore permetterà, forse, all'acquirente di ottenere uno sconto "finanziario" sul prezzo concordato: un tempo più lungo obbligherà, forse, il venditore a chiedere gli interessi sulla somma rimanente. Leggermente diverso è il discorso se si va ad acquistare un immobile non ancora costruito, o in fase di costruzione (ciò che si chiama in gergo acquisto sulla carta). Generalmente l'accordo prevede una serie di pagamenti secondo lo stato di avanzamento lavori, che possono essere soggetti a cambiamenti, per la clausola di revisione prezzi. Con questo vincolo, cioè, i pagamenti possono mutare se aumentano i costi dei materiali e della manodopera. Per chiarezza, è opportuno che l'impresa costruttrice definisca in atto i parametri di aggiornamento di tali prezzi, così l'acquirente potrà, in qualche modo, avere un controllo della situazione. Ovviamente, se è possibile, questa clausola è meglio evitarla.In ogni caso è bene rogitare quanto si è certi che l'immobile disponga di tutti i certificati d'uso (collaudo,abitabilità, ecc.). Un consiglio: sempre, comunque, se non si è più che pratici dell'argomento, far esaminare il testo del preliminare da un professionista esperto (avvocato,notaio,commercialista,consulente immobiliare) prima di firmare !!; testo, che per consuetudine, viene predisposto dalla parte venditrice, o da chi la rappresenta. Essenziale, nel caso di appartamento occupato, è naturalmente la citazione degli estremi del contratto di locazione, nonché del canone corrisposto. Altrettanto fondamentale è l'indicazione circa l'accollo del mutuo, residuo, se vi è, o la sua cancellazione. Una tutela particolare va osservata se si acquista un appartamento che viene consegnato ristrutturato a cura del venditore: accenni, a "previsti restauri" o frasi simili vanno accompagnate da una precisa descrizione degli interventi che saranno effettuati, o in corso di esecuzione e possibilmente anche con l'indicazione specifica dei materiali che verranno adoperati - rivestimenti, sanitari ecc. E' bene indicare anche i tempi di consegna previsti. Ciò, naturalmente, per evitare difficili future vertenze, magari a rogito concluso. Accade, a volte, soprattutto se le parti già si conoscono bene, che tutte le indicazioni qui date siano assolutamente superflue.

LA SUPERFICIE
La superficie commerciale che si va ad acquistare è normalmente così composta:
- superficie totale dell'unità immobiliare comprensiva di tutti i muri interni - 50% della superficie dei muri perimetrali confinanti e 100% dei muri perimetrali non confinanti (se l'unità è in regime di condominio).
- 50% della superficie dei balconi e 1/3 della superficie delle terrazze, se "proporzionate" alla superficie dell'appartamento (nel caso di attici con terrazze enormi si generalizza considerando 1/10 della superficie).
- la cantina o il solaio vengono considerati accessori e solitamente non concorrono ad aumentare la superficie.
- l'autorimessa viene di solito considerata a forfait, a secondo delle dimensioni, della comodità di accesso e del livello di sicurezza.
- il "verde" se condominiale non viene assolutamente considerato nel conto dei mq,  mentre se si tratta di proprietà esclusiva si tende a conteggiarlo come "terreno agricolo", ma anche qui esistono generalità differenti di valutazione

LE IMPOSTE
La descrizione della situazione corrente relativa alla legislazione fiscale è la seguente:
1) Acquisto da privato: si paga l'Imposta di Registro pari all' 8% del valore dichiarato in atto. A ciò bisogna aggiungere le imposte ipotecarie in misura del 2% e le imposte catastali nella misura dell'1% complessivamente.
In tutto perciò l'11%
2) Acquisto da costruttore:si paga l'IVA agevolata 4% se "prima casa", diversamente il 10%
3) Acquisto da Società:si paga l'IVA con aliquota 19%
4) Acquisto da privato a titolo di "prima casa": si paga l'Imposta di Registro agevolata pari al 3%. Ci sono precise limitazione per usufruire dell'Imposta di Registro al 4%, secondo quanto disposto dall'art. 1 nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificato dal comma 131 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, in quanto l'immobile trasferito:
- la casa deve essere "la prima". Il concetto è interpretato, da parte del Ministero delle Finanze, in modo abbastanza elastico e la casistica, nonché il contenzioso, sono molteplici.
- la casa deve essere "non di lusso": precisamente deve trattarsi di fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'art.13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche ed integrazioni, nonché case rurali di cui all'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici. Varie disposizioni, tra cui i decreti ministeriali 7/1/50, 4/12/61 e 2/8/69 precisano inoltre questa definizione, che si scontra, a volte, con la categoria catastale dell'immobile.
- la casa deve essere destinata ad abitazione.
- la casa deve essere posta nel comune di residenza, o si dichiara di voler stabilire la propria residenza entro un anno dalla data del presente atto, oppure la casa deve essere nel comune dove viene svolta abitualmente la propria attività
- di non essere titolare esclusiva ovvero o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile in oggetto
- di non essere titolare neppure per quote nel caso aggiungere "anche a regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente se del caso aggiungere" o dal coniuge con le agevolazioni di cui al comma 131 art.3 della legge 549/1995. Per ottenere l'agevolazione l'acquirente di prima casa, deve dichiarare l'esistenza effettiva di tutte queste condizioni. E' compito poi dell'ufficio del Registro controllare la veridicità.
5) Acquisto in cooperativa:
- PEEP con Diritto di Proprietà , IVA agevolata al 4% - si è proprietari della terra su cui è costruito l'edificio e dei muri dell'immobile. A seconda della convezione che viene stabilita, l'immobile che si acquista non si potrà vendere non prima dei 5/10/15/20 anni.
- PEEP con Diritto di Superficie, IVA agevolata al 4% - si è proprietari dei muri dell'immobile che si acquista, mentre il suolo, su cui verrà costruito l'edificio, viene dato in concessione dal Comune o dalla Provincia all'impresa esecutrice per 99 anni rinnovabile spesso per altrettanti 99.
L'immobile si può vendere subito dopo il rogito. In questi due casi è sottinteso l'obbligo di acquisto solo come "prima casa" e naturalmente dovranno esistere particolari e specifiche condizioni familiari per usufruire di questi particolari interventi che avranno mutui agevolati a tassi ridotti e prezzi al mq. notevolmente inferiori alla norma.
back  »
Contattaci   Aggiungi ai preferiti Home page RagazzoLa chat   Segnala il sito
© 1996 2003 Kosmos Image s.r.l. Via Cluentina, 26 - 62100 Macerata Tel 0733 292222  Fax 0733 292223