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Il mercato delle locazioni dalla fine degli Anni Cinquanta fino al 1992 non ha subito variazioni. Dall'11 luglio 1992 con una decina di righe un decreto del primo Governo Amato liberalizzò nell'aspetto più importante, e cioè la determinazione del canone di affitto, i contratti. Ma si trattò solo di una riforma parziale, i patti contrattuali potevano (e solo in alcuni punti) derogare da quanto prescriveva l'equo canone, che rimaneva del tutto in vigore. Per giungere a una riforma radicale delle locazioni si è dovuto aspettare la fine del 1998. Il 30 dicembre di quell'anno infatti è entrata in vigore la legge 431, che ha veramente rivoluzionato gli affitti residenziali.

CONTRATTI RESIDENZIALI LIBERI
La durata minima è fissata in quattro anni più un rinnovo automatico alla prima scadenza di altri quattro anni. L'entità del canone è liberamente determinabile tra le parti. La durata è l'unico vincolo da rispettare per il proprietario, che per il resto può ottenere qualsiasi condizione purché non palesemente vessatoria e iniqua. In particolare, si ritiene che la richiesta di un aggiornamento annuale pari all'intero tasso di inflazione sia del tutto legittima. Gli svantaggi di un contratto di questo tipo sono due. Il primo è che non si ha diritto a nessuna agevolazione fiscale: i canoni percepiti (e che vanno dichiarati, perché altrimenti si perde il diritto di sfrattare l'inquilino se necessario) sono considerati imponibili per l'85% del loro importo (quota che scende al 75% solo per le aree lagunari di Venezia). Il secondo è nella lunga durata del contratto, che comporta un impegno minimo di 8 anni.

CONTRATTI RESIDENZIALI ASSISTITI
Il proprietario può scegliere anche un'altra formula: se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa (sono tutti i capoluoghi di provincia, tutti i comuni confinanti con le 11 città più popolate d'Italia e altri 600 comuni non capoluogo identificati dal CIPE) può affittare a condizioni determinate da altri ma ottenere in cambio uno sconto fiscale interessante e una durata ridotta del contratto (3 anni + due di rinnovo automatico). Lo sconto effettivo effettivo sull'IRPEF è del 25,5% (il reddito da canoni l'imponibile scende dall'85 al 59,5%) e si paga l'imposta di registrazione ridotta allo 0,7% (aliquota normale 1%). Inoltre i comuni possono stabilire riduzione dell'ICI. Gli inquilini che ottengono questo tipo di contratto hanno diritto a loro volta ad agevolazioni fiscali: con un reddito familiare sino a 30 milioni l'anno c'è un bonus fiscale di € 330,50, che si riducono a € 165,25 per redditi da 30 a 60 milioni. Canone e condizioni contrattuali sono stabiliti da accordi a livello locale tra associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini. In particolare, gli accordi classificano gli immobili a seconda della zona e delle caratteristiche costruttive, determinano la suddivisione delle spese e limitano l'aggiornamento del canone annuo al 75% dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Formalmente non è obbligatorio farsi assistere dalle associazioni per la stipula del contratto, ma nei fatti gli accordi locali contengono tante e tali condizioni da rendere necessaria la consulenza.
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