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CONTRATTI TRANSITORI E A STUDENTI
* I contratti transitori: contratti transitori hanno una durata minima di 1 mese e una durata massima di 18. Si possono applicare solo se il proprietario o l'inquilino hanno motivate esigenze per affittare per breve periodo. Non sono liberamente applicabili. Il ricorso a questo tipo di contratto è infatti determinato da quanto stabiliscono gli accordi locali (in un comune, ad esempio, il matrimonio del figlio che andrà ad abitare la casa può essere giudicato motivo sufficiente, in un altro no). Inoltre nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni confinanti con le undici maggiori città italiane il canone è quello stabilito per il "secondo canale", ma senza il diritto alle agevolazioni fiscali. Se il proprietario ha locato affermando di avere esigenze transitorie al termine del contratto deve documentare che tali esigenze permangono, altrimenti l'inquilino ha il diritto di veder trasformato il contratto in locazione del secondo canale oppure può chiedere un'indennità pari a 36 mesi di locazione.
* Contratti a studenti universitari: Più favorevole la tipologia dei contratti a studenti universitari, applicabili solo nelle città sede di ateneo e nei comuni confinanti e unicamente a inquilini non residenti. La durata varia da 6 a 36 mesi ed è possibile locare a una pluralità di inquilini.Il canone è determinato con le medesime modalità previste per il secondo canale. Tra i vantaggi c'è il fatto che il proprietario non deve dare conto dei motivi che lo inducono ad affittare per breve tempo e che i canoni hanno diritto alle agevolazioni fiscali del secondo canale. Gli svantaggi sono due: il primo è che i canoni sono in genere parecchio più bassi di quelli ottenibili a mercato libero; il secondo è che se si loca a più studenti, il contratto vale fino a quando rimane in casa anche uno solo degli inquilini.

DOVE NON SI APPLICA LA LEGGE 431
La legge 431 non si applica alle case signorili, alle dimore storiche e alle ville. I proprietari però possono decidere di affittare queste case a canone concordato, ottenendone i relativi vantaggi fiscali. Per tutti i contratti che sfuggono alla 431 si applicano le disposizioni del codice civile. Che prevedono in pratica assoluta libertà tranne che nella ripartizione delle spese (ordinarie a carico dell'inquilino, straordinarie a carico del proprietario) e nella durata che non può eccedere i 30 anni. In particolare, sono applicabili due tipi di contratto: la locazione turistica, nelle località di villeggiatura. Bisogna fare molta attenzione a stipulare un contratto di questo tipo in una grande città: non c'è assolutamente certezza giuridica di quando una locazione possa dirsi veramente turistica e se l'inquilino è in grado di dimostrare di avere esigenze diverse da quelle turistiche e che il proprietario ne era a conoscenza il contratto si trasforma in locazione del secondo canale a canone predeterminato; la foresteria è stato per anni il più gettonato escamotage per aggirare l'equo canone. Oggi, con i canoni liberi, è stata quasi del tutto abbandonata. La foresteria si caratterizza per il fatto che chi stipula il contratto come inquilino (tipicamente, si tratta di una società) non utilizza direttamente l'immobile, ma lo mette a disposizione di suoi dipendenti od ospiti non residenti nello stesso comune. Quando la foresteria è falsa è facilissimo per l'inquilino dimostrarlo e il contratto si trasforma in locazione del secondo canale.
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